1. La partecipazione alla vita politica e alle attività della pubblica amministrazione, comprensiva del diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo, è assicurata a tutti, senza discriminazioni in base alla cittadinanza o alla nazionalità.
2. Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali e provinciali e nelle elezioni concernenti le città metropolitane è garantito ai soggetti che non sono cittadini e cittadine italiani quando hanno maturato cinque anni di regolare soggiorno in Italia.
3. Gli statuti e i regolamenti comunali, provinciali e delle città metropolitane disciplinano altre forme di partecipazione dei cittadini e delle cittadine stranieri alla vita politica e amministrativa.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono, oltre che princìpi fondamentali, princìpi dell'ordinamento giuridico